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Sez. 2, Sentenza n. 422 del 18/01/1984 (Rv. 432641 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILIARI - A CORPO - PREZZO - DIMINUZIONE - SUPPLEMENTO - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432641-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILIARI - A CORPO - PREZZO - DIMINUZIONE - SUPPLEMENTO - CONDIZIONI - LIMITI.*

L'art. 1538 cod. civ., secondo cui, nel caso di vendita a corpo, si fa luogo a diminuzione o supplemento del prezzo quando la misura reale dell'immobile sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata in contratto, postula che il prezzo medesimo sia stato determinato anche in relazione all'estensione del bene, e, pertanto, non trova applicazione quando il corrispettivo non risulti in alcun modo collegato a tale estensione. (V 4838/80, mass n 408663).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1538

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)