Sez. 2, Sentenza n. 4838 del 25/07/1980 (Rv. 408663 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - DIMINUZIONE O SUPPLEMENTO DI PREZZO - CONDIZIONI - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO UN COMPLESSO DI BENI - INDICAZIONE DELLA MISURA DELL'IMMOBILE CON VALORE DI CIRCOSTANZA ACCIDENTALE - DISCIPLINA EX ART 1518 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - DIMINUZIONE O SUPPLEMENTO DI PREZZO - CONDIZIONI - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO UN COMPLESSO DI BENI - INDICAZIONE DELLA MISURA DELL'IMMOBILE CON VALORE DI CIRCOSTANZA ACCIDENTALE - DISCIPLINA EX ART 1518 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
L'art 1538 cod civ - secondo cui nel caso di vendita a corpo si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo quando la misura reale dell'immobile sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata in contratto - richiede che la considerazione della estensione dell'immobile, cosi come enunciata in contratto, abbia concorso a determinare l'ammontare del prezzo: tale disciplina, pertanto, non opera nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un complesso di beni (appartamento arredato) e la misura dell'immobile assuma il valore di una circostanza accidentale nell'economia del contratto, essendo indicata solo come uno dei tanti elementi concorrenti alla descrizione e alla identificazione dell'immobile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1538
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)