Sez. 1, Sentenza n. 36 del 12/01/1971 (Rv. 349342 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - COOPERATIVE MUTUATARIE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - VENDITA DI BOTTEGHE E MAGAZZINI - VENDITA DI AREE ESUBERANTI - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - NECESSITA - OBBLIGO DELLA COOPERATIVA DI VERSARE IL PREZZO RICAVATO DALLE AREE ESUBERANTI - IRRILEVANZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - COOPERATIVE MUTUATARIE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - VENDITA DI BOTTEGHE E MAGAZZINI - VENDITA DI AREE ESUBERANTI - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - NECESSITA - OBBLIGO DELLA COOPERATIVA DI VERSARE IL PREZZO RICAVATO DALLE AREE ESUBERANTI - IRRILEVANZA.*
Ai sensi degli artt 8 e 9 del tu sull'edilizia popolare ed economica approvato con RD 28 aprile 1938, n 1165, e richiesta l'autorizzazione preventiva della cassa depositi e prestiti non soltanto per la vendita di locali adibiti ad uso di botteghe e di magazzini da parte delle cooperative mutuatarie del predetto istituto, ma anche per la vendita delle aree esuberanti. Le due Disposizioni, infatti, si integrano a vicenda e mirano ad impedire che Atti di disposizione di beni acquistati con denaro pubblico siano posti in essere ad arbitrio delle cooperative, senza alcun preventivo controllo da parte degli enti statali finanziatori. Non rileva, pertanto, che l'art 8, a differenza del successivo art 9, per l'alienazione delle aree esuberanti sancisca soltanto l'Obbligo della cooperativa di versare alla cassa la somma corrispondente al prezzo di acquisto dell'area e l'eventuale maggior ricavato della vendita. (V 2910'54).*
Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 9, Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)