Sez. L, Sentenza n. 14905 del 21/06/2010 (Rv. 613845 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Possesso dell'attestato di qualifica professionale da parte del lavoratore - Presupposto per l'assegnazione della relativa qualifica da parte dell'ufficio del collocamento - Illegittimità del rapporto - Configurabilità - Limiti - Ignoranza incolpevole del datore di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
In tema di apprendistato, il possesso dell'attestato di qualifica professionale da parte del lavoratore costituisce il presupposto per l'assegnazione della relativa qualifica da parte degli uffici di collocamento ove sia stato prodotto dall'interessato, dovendosi escludere l'illegittimità del rapporto di lavoro, che sia stato convalidato presso la sezione circondariale per l'impiego, nel caso in cui il datore di lavoro non sia a conoscenza della qualifica di apprendista già conseguita dal lavoratore, che non risulti neppure dal libretto di lavoro e sia stata taciuta dal lavoratore.
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 845
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)