Sez. L, Sentenza n. 152 del 14/01/1989 (Rv. 461382 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONI - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - ISTRUZIONE PROFESSIONALE - IN GENERE - SCADENZA DEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL DIPLOMA DI QUALIFICA CONSEGUITO DALL'ALUNNO DI ISTITUTO PROFESSIONALE - CONSEGUENZE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI CORRISPONDERE AL LAVORATORE LA QUALIFICA PROPRIA DEL DIPLOMA DA QUESTO POSSEDUTO - CONDIZIONI - PROSECUZIONE DI UN RAPPORTO DI APPRENDISTATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONI - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - ISTRUZIONE PROFESSIONALE - IN GENERE - SCADENZA DEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL DIPLOMA DI QUALIFICA CONSEGUITO DALL'ALUNNO DI ISTITUTO PROFESSIONALE - CONSEGUENZE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI CORRISPONDERE AL LAVORATORE LA QUALIFICA PROPRIA DEL DIPLOMA DA QUESTO POSSEDUTO - CONDIZIONI - PROSECUZIONE DI UN RAPPORTO DI APPRENDISTATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel caso di scadenza del periodo "comunque non superiore a tre mesi", alla quale l'art. 7 della legge 27 ottobre 1969 n. 754 (sostitutivo dell'articolo unico della legge 31 marzo 1966 n. 205) collega la validità ai fini contrattuali del diploma di qualifica conseguito dall'alunno di istituto professionale, l'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore la qualifica propria del diploma da questo posseduto, con conseguente inconfigurabilità della prosecuzione di un rapporto di apprendistato, può essere affermato sempreché sussista corrispondenza fra l'idoneità attestata dal titolo scolastico e la concreta attività nella quale il dipendente è inserito, tenendo conto, al riguardo, della maggiore valenza del diploma di maturità professionale rilasciato dopo il superamento dell'esame finale del corso speciale triennale rispetto al diploma (come quello di applicato ai servizi amministrativi) conseguito all'esito di corsi di minore durata e con più limitato numero di materie. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto che il decorso del periodo di cosiddetto inserimento comportasse, in relazione a lavoratrici in possesso del diploma di applicato ai servizi amministrativi, l'assoggettamento del datore di lavoro ai normali oneri contributivi). (V 2449/75, mass n 376339).*
Riferimenti normativi: Legge 31/03/1966 num. 205, Legge 27/10/1969 num. 754 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)