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Sez. 3 - , Sentenza n. 10951 del 17/01/2019 Cc. (dep. 13/03/2019) Rv. 275868 - 02

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Utilizzazione a fini cautelari - Diritto del difensore di ottenere copia delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate - Violazione – Conseguenze nel giudizio di riesame.
Stato
decisa il 2019-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275868-02

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di riesame, l'illegittima compressione del diritto di difesa derivante dal rifiuto o dall'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi dell'art. 268, comma 4, cod. proc. pen., l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria e il rilascio di copia delle stesse, dà luogo, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ad una nullità di ordine generale, a regime intermedio, nel procedimento di acquisizione della prova, con la conseguenza che le suddette trascrizioni di polizia non possono essere utilizzate come prova nel giudizio cautelare. (In motivazione, la Corte ha precisato che il termine "inutilizzabilità" non è impiegato in senso tecnico, ma allo scopo di designare le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla nullità che si è verificata nel subprocedimento di assunzione della prova nel giudizio de libertate – a seguito della produzione di brogliacci da parte del pubblico ministero e dell'inosservanza del diritto del difensore all'accesso all'audio e al rilascio copie – mentre nessun vizio inficia sia l'attività di ricerca della prova, cioè le intercettazioni, sia il risultato probatorio conseguito, ossia i dialoghi captati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)