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Sez. 2 - , Sentenza n. 51935 del 28/09/2018 Cc. (dep. 16/11/2018) Rv. 275065 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Utilizzazione a fini cautelari - Diritto del difensore di ottenere la copia dei supporti informatici - Violazione - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Onere probatorio a carico della difesa - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275065-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, la difesa che deduca la nullità di ordine generale a regime intermedio per non aver ottenuto l'accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive, utilizzate per l'emissione di una misura cautelare personale, è gravata dal duplice onere di provare sia la tempestiva richiesta rivolta al pubblico ministero, esplicitamente finalizzata all'utilizzo dei supporti in vista del giudizio di riesame, sia l'omesso o il ritardato rilascio della documentazione richiesta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto insufficiente a configurare l'ingiustificato ritardo nel rilascio delle copie richieste il fatto che l'istanza difensiva, silente sul profilo della correlazione con il giudizio di riesame, contenesse un richiamo all'ordinanza cautelare nella quale le conversazioni intercettate erano state utilizzate e che il pubblico ministero fosse consapevole della proposta impugnazione per aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)