Sez. 1, Sentenza n. 6491 del 02/04/2004 (Rv. 571753 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Impugnazione di sentenza non definitiva - Sospensione necessaria del processo proseguito - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Non sussiste obbligo del giudice di sospendere il processo, proseguito dopo la pronuncia di sentenza non definitiva, a causa della intervenuta impugnazione di quest'ultima, non essendo configurabile il rapporto di pregiudizialità giuridica (tra il giudizio in fase di impugnazione e quello in fase di prosecuzione) richiesto dall'art. 295 cod. proc. civ., sia perché tale norma prevede la sospensione del processo civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra (e non dalla stessa) causa (che prosegue sino alla sentenza definitiva), sia perché non può sussistere possibilità alcuna di conflitto tra i due giudicati, che costituisce, invece, la finalità della disposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 133 bis, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 133 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)