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Sez. L, Sentenza n. 4267 del 21/06/1983 (Rv. 429194 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE - POTERI DEL COLLEGIO - OBBLIGO DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE DI SOSPENDERE TALE GIUDIZIO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429194-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE - POTERI DEL COLLEGIO - OBBLIGO DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE DI SOSPENDERE TALE GIUDIZIO - INSUSSISTENZA.*

Nel caso in cui sia proposto appello immediato avverso una sentenza non definitiva, non sussiste l'Obbligo del giudice dell'impugnazione di sospendere tale giudizio, in quanto la sospensione necessaria non è ammissibile al di fuori delle ipotesi specificamente stabilite dalla legge, ma è soltanto prevista la facoltà del giudice a quo di sospendere l'esecuzione o la prosecuzione dell'istruttoria nell'ipotesi considerata dall'ultima parte del quarto comma dell'art. 279 cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 340

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)