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Sez. 3, Sentenza n. 11498 del 09/03/1988 Ud. (dep. 28/11/1988) Rv. 179804 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - REGOLAMENTAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI - MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE - SUFFICIENZA DELLA AUTORIZZAZIONE - MANCANZA - SANZIONI DI CUI ALL'ART. 17 LEGGE 4 OTTOBRE DEL 1977, COME SOSTITUITO DALL'ART. 20 LEGGE N. 47 DEL 1985 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: FATTO NON PIÙ COSTITUENTE REATO.*
Stato
decisa il 1988-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179804-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - REGOLAMENTAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI - MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE - SUFFICIENZA DELLA AUTORIZZAZIONE - MANCANZA - SANZIONI DI CUI ALL'ART. 17 LEGGE 4 OTTOBRE DEL 1977, COME SOSTITUITO DALL'ART. 20 LEGGE N. 47 DEL 1985 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: FATTO NON PIÙ COSTITUENTE REATO.*

L'art. 25 legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di condono edilizio, prevede, all'ultimo comma, per il mutamento di destinazione d'uso degli immobili soltanto l'autorizzazione, ove la destinazione sia regolamentata dalla regione, ed una sanzione amministrativa (art. 10) in caso di Mancanza dell'autorizzazione stessa; la norma di cui all'art. 10 ribadisce, poi, al secondo comma, che la mancata richiesta di autorizzazione non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'art. 20 citata legge n. 47 del 1985 - (nella specie la S.C. ha annullato la sentenza di condanna poiché, per il principio di successione di leggi penali, di cui all'art. 2, secondo comma, cost. Pen., il fatto non costituisce più reato). (Conf mass n 176755; (Conf mass n 171131).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 10, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)