Sez. 3, Sentenza n. 10857 del 01/10/1985 Ud. (dep. 19/11/1985) Rv. 171131 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - REGOLAMENTAZIONE DELLE DESTINAZIONI DI USO DEGLI IMMOBILI - MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - REATO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - REGOLAMENTAZIONE DELLE DESTINAZIONI DI USO DEGLI IMMOBILI - MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - REATO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il mutamento della destinazione d'uso di un immobile non è più preveduto come reato dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, in tema di condono edilizio (se non sia effettuato in zone sottoposte a vincolo, ex art. 20, lett. C) ultima parte, con le modalità precisate dall'art. 8 lett. A). Infatti, a norma dell'art. 25, ultima parte stessa legge, le regioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di essa, dovranno stabilire, tra l'altro, i criteri e le modalità cui dovranno attenersi i comuni per l'eventuale regolamentazione delle destinazioni d'uso degli immobili nonché dei casi in cui, per la variazione di esse, sia richiesta la preventiva autorizzazione del sindaco, la cui Mancanza, però, comporta soltanto l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 10. (Conf mass n 169678).*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 8, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 10, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)