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Sez. 2, Sentenza n. 7761 del 19/04/1972 Ud. (dep. 21/11/1972) Rv. 122374 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - PROVE RACCOLTE ALL'ESTERO - AMMISSIBILITA NEL GIUDIZIO CHE SI SVOLGE IN ITALIA - LIMITI - EFFICACIA GIURIDICA DI DETTE PROVE - VALUTAZIONE - IMPUTATO INTERROGATO ALL'ESTERO SENZA LA PRESENZA DEL DIFENSORE - CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122374-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - PROVE RACCOLTE ALL'ESTERO - AMMISSIBILITA NEL GIUDIZIO CHE SI SVOLGE IN ITALIA - LIMITI - EFFICACIA GIURIDICA DI DETTE PROVE - VALUTAZIONE - IMPUTATO INTERROGATO ALL'ESTERO SENZA LA PRESENZA DEL DIFENSORE - CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*

Le prove raccolte all'estero sono ammissibili in un giudizio che si svolge in Italia, sempre che si tratti di prove legalmente assunte, quanto alla Forma, in conformita alla legge del luogo ove sono state raccolte e non siano in contrasto con le leggi nazionali concernenti le persone e gli Atti o con quelle che in qualsiasi modo riguardino l'ordine pubblico. L'efficacia giuridica delle prove raccolte all'estero e valutata secondo le Disposizioni della legge italiana. Nel concetto di ordine pubblico non puo farsi rientrare la circostanza che l'imputato sia stato interrogato dalla polizia dello stato straniero senza la presenza del difensore, come e invece prescritto dall'art 225 del codice di rito italiano(modificato dall'art 3 della legge 18 marzo 1971, n 62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)