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Sez. L, Sentenza n. 568 del 21/01/1994 (Rv. 485075 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - In genere | Rapporto di lavoro per l'espletamento dei servizi ex art. 26 legge n. 1236 del 1959 - Carattere autonomo - "Nomen iuris" - usato dal legislatore - Effetto vincolante - Limiti.
Stato
decisa il 1994-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485075-01

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - In genere

Il rapporto di lavoro avente ad oggetto l'espletamento, in favore delle ferrovie dello stato, dei servizi indicati dall'art. 26 legge 30 dicembre 1959 n. 1236 ha carattere autonomo, giusta la qualificazione in tal senso offertane dalla stessa norma (che fa riferimento, ai fini della costituzione, allo strumento della "convenzione" e che parifica tale rapporto a quello subordinato solo agli effetti dell'assicurazione obbligatoria i.v.s.), non essendo incompatibili con la detta natura autonoma ("parasubordinata") la facoltà del committente di vigilare sull'esecuzione dell'opera. Tale "nomen juris" usato dal legislatore (oltre che dalle parti all'atto della stipula della convenzione) è vincolante per l'interprete nei limiti in cui le concrete caratteristiche del rapporto riproducono quelle del "tipo" legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Legge 30/12/1959 num. 1236 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)