Sez. L, Sentenza n. 1350 del 06/02/1995 (Rv. 490306 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Rapporto di lavoro per l'espletamento in favore delle Ferrovie dei servizi ex art. 26 legge n. 1236 del 1959 - Natura autonoma - Carattere vincolante di tale qualificazione offerta dalla norma - Condizioni - Valorizzazione degli aspetti della subordinazione contenuta nel contratto collettivo - Irrilevanza - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
Il rapporto di lavoro avente ad oggetto l'espletamento, in favore delle Ferrovie dello Stato, dei servizi indicati dall'art. 26 Legge 30 dicembre 1959 n. 1236 (mantenuto espressamente in vigore dall'art. 31 della legge 27 luglio 1967 n. 668) ha carattere autonomo, giusta la qualificazione in tal senso offertane dalla stessa norma (che fa riferimento, ai fini della costituzione, allo strumento della "convenzione" e che parifica tale rapporto a quello subordinato solo agli effetti dell'assicurazione obbligatoria i.v.s.), non essendo incompatibili con la detta natura autonoma la facoltà del committente di vigilare sull'esecuzione dell'opera. La qualificazione data dal legislatore (oltre che dalle parti all'atto della stipula della convenzione) è vincolante nei limiti in cui le concrete caratteristiche del rapporto (secondo l'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato) riproducono lo schema normativo. Nè rileva, per il periodo pregresso, il fatto che il contratto collettivo 23 marzo 1988 abbia trasformato la disciplina degli interessi coinvolti, privilegiando gli aspetti di subordinazione, senza alcun riconoscimento di una preesistente natura subordinata dei rapporti, salva solo l'attribuzione di un'anzianità convenzionale dal gennaio 1987. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto rispettato lo schema legale con riferimento ad una specifica disciplina contrattuale prevedente, tra l'altro, il versamento di una cauzione e la possibilità del prestatore d'opera di avvalersi di sostituti e ausiliari).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 30/12/1959 num. 1236 art. 26, Legge 27/07/1967 num. 668 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)