Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015 (Rv. 634447 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione all'esecuzione - Motivi deducibili.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)