Sez. 3 - , Ordinanza n. 29468 del 23/12/2020 (Rv. 660026 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Correzione di errore materiale - Opposizione all'esecuzione - Contestazione sulla regolarità del procedimento ex art. 288 c.p.c. - Inammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale, poi corretto ai sensi dell'art. 288 c.p.c., è inammissibile la contestazione riguardante la regolarità del procedimento di correzione, la quale va proposta, qualora ne sussistano i presupposti, coi mezzi di impugnazione avverso il titolo emendato a norma dell'art. 288, comma 4, c.p.c..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)