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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 551 del 2000

Decisione
decisa il 2000-11-27, depositata il 2000-12-06
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:551
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 25947

  • Banca
  • Anatocismo
  • Validità ed efficacia di clausole anatocistiche bancarie anteriori alla delibera del comitato interministeriale per il credito e il risparmio relativa alla produzione di interessi sugli interessi
  • Intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, nella parte in cui stabilisce che sono valide ed efficaci le clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari stipulati prima della delibera del CICR relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi anatocistici nei contratti bancari, in quanto la norma impugnata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 425 del 2000. M.R.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze emesse il 1° dicembre 1999 (n. 4 ordinanze) dal giudice istruttore presso il tribunale di Vallo della Lucania, il 1° febbraio 2000 dal giudice del tribunale di Treviso, l'8 marzo 2000 dal giudice del tribunale di Vicenza, il 31 marzo 2000 (n. 2 ordinanze) dal giudice unico del tribunale di Lanciano, il 24 gennaio 2000 dal tribunale di Rovigo in composizione monocratica, il 2 maggio 2000 (n. 2 ordinanze) dal giudice unico del tribunale di Lanciano e il 4 aprile 2000 dal giudice del tribunale di Terni, rispettivamente iscritte ai nn. 274, 275, 276, 277, 308, 309, 365, 366, 399, 451, 452 e 481 del registro ordinanze 2000, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22, 24, 27, 28, 36 e 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2000. Visti gli atti di costituzione del Banco di Napoli S.p.a., di Berton Erminio, della Banca Commerciale Italiana S.p.a., della Banca Popolare di Milano S.r.l., dell'Unicredito Italiano S.p.a. ed altra e della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000, il giudice relatore Cesare Ruperto.
punto 1
Ritenuto che, nel corso di giudizi aventi ad oggetto la validità di clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti, i giudici del tribunale di Vallo della Lucania (con quattro ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 47, 70 e 76 della Costituzione: r.o. nn. 274, 275, 276 e 277 del 2000), del tribunale di Treviso (con unica ordinanza, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 76 della Costituzione: r.o. n. 308 del 2000), del tribunale di Vicenza (con unica ordinanza, in riferimento all'art. 76 della Costituzione: r.o. n. 309 del 2000), del tribunale di Lanciano (con quattro ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 104 della Costituzione: r.o. nn. 365, 366, 451 e 452 del 2000), del tribunale di Rovigo (con unica ordinanza, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione: r.o. n. 399 del 2000) e del tribunale di Terni (con unica ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione: r.o. n. 481 del 2000), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in vigore dal 19 ottobre 1999 [erroneamente indicato come "art. 25, comma 2" e come "art. 120, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" nell'ordinanza registrata al n. 399 del 2000], nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria [delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa previsti; che nel giudizio registrato al n. 308 del 2000, si è costituito il cliente della banca, da questa convenuto nel giudizio principale, concludendo per l'accoglimento della sollevata questione; che nei giudizi registrati ai nn. 274, 277, 308, 365, 366 e 451 del 2000, si sono costituite le banche, parti nei giudizi principali, chiedendo la declaratoria di inammissibilità - per irrilevanza - o di infondatezza delle sollevate questioni; che in tutti i giudizi (ad eccezione di quello registrato al n. 276 del 2000) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi inammissibili o comunque infondate le sollevate questioni.
punto 2
Considerato che i dodici giudizi, in quanto propongono questioni analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge (i menzionati errori materiali contenuti nell'ordinanza n. 399 del 2000, non rendono incerta l'individuazione della norma effettivamente denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi; che le eccezioni di inammissibilità basate su un possibile diverso fondamento di legittimità delle clausole anatocistiche bancarie, rispetto all'uso normativo di cui all'art. 1283 cod. civ., non sono pertinenti perché presuppongono una delimitazione del thema decidendum diversa da quella prospettata dai rimettenti (la sola rilevante in questa sede), i quali hanno chiaramente precisato che le controversie sottoposte alla loro cognizione riguardano la validità delle clausole anatocistiche bancarie alla stregua esclusivamente del disposto dell'art. 1283 cod. civ., sulla cui portata precettiva indubbiamente incide la norma denunciata; che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell'art. 76 della Costituzione; che, pertanto, la norma denunciata non vive più nell'ordinamento giuridico, e dunque la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal giudice istruttore presso il tribunale di Vallo della Lucania, dal giudice del tribunale di Treviso, dal giudice del tribunale di Vicenza, dal giudice unico del tribunale di Lanciano, dal tribunale di Rovigo in composizione monocratica, dal giudice del tribunale di Terni, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000. Il Presidente: Santosuosso Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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