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Sez. U, Sentenza n. 1282 del 09/10/1996 Ud. (dep. 13/02/1997) Rv. 206845 - 01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Legislazione anteriore all'entrata in vigore del d.lgs n. 518 del 1992 - Tutela penale della proprietà intellettuale dei programmi per elaboratore - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206845-01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 29 dicembre 1992 n. 518 che, in attuazione della direttiva comunitaria 91/250/CEE, ha disciplinato la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, inserendoli nella categoria delle opere letterarie protette ai sensi della Convenzione di Berna resa esecutiva in Italia con la legge 20 giugno 1978 n. 399, le condotte di duplicazione ai fini di lucro dei predetti programmi nonché la loro importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e locazione, punite ora dall'art. 10 del citato decreto legislativo (che ha introdotto l'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633), non erano prevedute dalla legge come reato, non potendo ad esse applicarsi, per il divieto di analogia, la normativa relativa all'abusiva duplicazione e commercializzazione di dischi, musicassette, videocassette o altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi, espressamente volta a regolare le riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi inseriti in memoria e cioè mediante un procedimento di tipo elettronico.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 29/12/1992 num. 518 art. 10, Legge 20/06/1978 num. 399, Legge 29/07/1981 num. 406 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)