Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13569 del 20/05/2019 (Rv. 654300 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA | Competenza per territorio - Criterio - Ultima residenza comune dei coniugi - Criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA
Ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente sulla domanda di separazione personale, l'art. 706, comma 1, c.p.c. impone, quale criterio principale di collegamento, l'ultima residenza comune dei coniugi, potendo trovare applicazione il criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto solo nell'ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 706 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)