Sez. 5, Sentenza n. 45851 del 27/05/2016 Cc. (dep. 31/10/2016) Rv. 268447 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Richiesta - Presentazione a mezzo di raccomandata A/R - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
È inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata, con atto sottoscritto dal condannato, mediante spedizione postale di raccomandata A/R da parte del difensore, insieme all'atto di nomina ed alla procura speciale rilasciatagli, attesa l'esplicita disciplina in proposito dettata dall'art. 625 ter, comma secondo, cod. proc. pen., che contempla la "presentazione personale" dell'istanza nella cancelleria del giudice competente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la straordinarietà del mezzo di impugnazione non ammette deroghe alla prescritte formalità di presentazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 ter, Legge 28/04/2014 num. 67 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)