Sez. 2, Sentenza n. 40914 del 24/09/2015 Cc. (dep. 12/10/2015) Rv. 264590 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Richiesta - Presentazione nell'interesse del condannato dal difensore non munito di procura speciale - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
È inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, la richiesta di rescissione del giudicato presentata, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 625-ter cod. proc. pen. è norma di stretta interpretazione, preclusiva dell'applicabilità dell'art. 571, comma terzo, dello stesso codice, che legittima il difensore dell'imputato a proporre impugnazione nell'interesse del suo assistito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)