Sez. 3, Sentenza n. 208 del 10/01/1981 (Rv. 410616 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - COSTITUITE CON UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UN NUMERO DI COPIE CORRISPONDENTE AL NUMERO DELLE PARTI - NECESSITA - LIMITI - PERSONA AGENTE IN PROPRIO E QUALE RAPPRESENTANTE DI ALTRA PERSONA - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - COSTITUITE CON UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UN NUMERO DI COPIE CORRISPONDENTE AL NUMERO DELLE PARTI - NECESSITA - LIMITI - PERSONA AGENTE IN PROPRIO E QUALE RAPPRESENTANTE DI ALTRA PERSONA - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA - SUFFICIENZA.*
Il principio secondo cui la mancata consegna, al procuratore costituito per piu parti, di tante copie dell'atto di impugnazione quante sono le parti da esso rappresentate, determina l'inesistenza del gravame, non si applica quando l'unica copia sia stata consegnata al difensore di una persona che agisca in giudizio in nome proprio e nella qualita di rappresentante di altra persona (nella specie, della figlia minorenne). (V 38/81, mass n 407757; (Conf 4409/78, mass n 394076; (Conf 1583/78, mass n 390978; (Conf 1140/78, mass n 390511).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)