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Sez. 2, Sentenza n. 1140 del 07/03/1978 (Rv. 390511 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - ALLA PARTE PRESUNTA IN GIUDIZIO IN NOME PROPRIO E QUALE RAPPRESENTANTE DI UN TERZO - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA DELL'ATTO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1978-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390511-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - ALLA PARTE PRESUNTA IN GIUDIZIO IN NOME PROPRIO E QUALE RAPPRESENTANTE DI UN TERZO - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA DELL'ATTO - SUFFICIENZA.*

Quando un soggetto agisce in giudizio in nome proprio e quale rappresentante di un altro soggetto e sufficiente che la notificazione dell'atto di impugnazione sia eseguita nei suoi confronti mediante consegna di una sola copia dell'atto. (Conf 226/76, mass n 378885; (Conf 1388/73, mass n 364053).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)