Sez. 5, Sentenza n. 15370 del 04/11/2002 (Rv. 558185 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Plusvalenze delle aziende realizzate mediante cessione a titolo oneroso - Concorrenza alla formazione del reddito, ex art. 54, comma quinto, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicazione della norma anche ai periodi d'imposta antecedenti l'1/1/1988, ex art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 - Configurabilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di imposte sui redditi, l'art. 54, comma quinto, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo il quale concorrono alla formazione del reddito d'impresa anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso, è applicabile, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, anche per i periodi d'imposta antecedenti l'1 gennaio 1988, a condizione che il contribuente vi si sia attenuto in sede di presentazione della dichiarazione e non siano già stati effettuati accertamenti o liquidazioni d'imposta divenuti definitivi.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54 com. 5, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)