Sez. 5, Sentenza n. 10801 del 11/05/2007 (Rv. 597744 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Cessione di azienda - Plusvalenza da avviamento commerciale - Configurabilità - Condizioni - Imputazione del corrispettivo - Costituzione di rendita vitalizia - Capitalizzazione della rendita - Necessità - Tassazione delle quote di rendita - Doppia imposizione - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di IRPEF, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, è configurabile una plusvalenza da avviamento commerciale, ai sensi dell'art. 54, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche nel caso di cessione a titolo oneroso di un'azienda il cui corrispettivo sia rappresentato dalla costituzione di una rendita vitalizia: ai fini dell'imputazione del corrispettivo, occorre infatti considerare il momento di stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 917 cit., tenendo conto della natura intrinsecamente onerosa e della configurazione giuridica dell'atto traslativo, e prescindendo da clausole estranee al tipo contrattuale, senza che assuma alcun rilievo il carattere aleatorio della rendita, comunque determinabile sulla base delle tabelle di capitalizzazione risultanti dalla normativa fiscale; né tale imputazione dà luogo ad una doppia imposizione, in quanto l'art. 48 del d.P.R. n. 917, nell'assoggettare a tassazione le quote di rendita, individua forfetariamente nel 60% la componente reddituale delle stesse, in tal modo esentando dall'imposta il capitale tassato all'atto del trasferimento.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Cod. Civ. art. 1872, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2558
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)