Sez. 1, Sentenza n. 6114 del 23/11/1979 (Rv. 402826 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il potere del giudice di merito di rinnovare la consulenza tecnica ha carattere meramente discrezionale ed il suo mancato Esercizio, ancorche non esplicitamente motivato, non puo costituire oggetto di utile censura in Sede di legittimita, quando le valutazioni delle circostanze che si chiedeva di accertare con la consulenza tecnica siano state gia vagliate da una precedente indagine, le cui conclusioni siano state condivise dal giudice. (Conf 3453/78, mass n 392916).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)