Sez. 2, Sentenza n. 3453 del 10/07/1978 (Rv. 392916 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Il potere del giudice del merito di rinnovare la consulenza tecnica ha carattere meramente discrezionale ed il suo mancato uso, ancorche non esplicitamente motivato, non puo costituire oggetto di utile censura in Sede di legittimita quando le valutazioni delle circostanze che si chiedeva di accertare con la consulenza tecnica sono state vagliate da una precedente indagine, le cui conclusioni sono state condivise dal giudice. (Conf 1428/77, mass n 385143).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)