Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 24 giugno 1969, causa 26/68
Epigrafe
Nella causa 26-68
JEANNETTE FUX, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Schaerbeek (Bruxelles), con l'avv. Maurice Colaert, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte 83,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, dott. Pierre Lamoureux, in qualità di agente, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il dott. Émile Reuter, consigliere giuridico della Commissione, boulevard Royal 4,
convenuta,
causa avente ad oggetto
l'annullamento della decisione notificata alla ricorrente con lettera 13 agosto 1968,
il risarcimento del danno,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione; A. M. Donner e R. Monaco (relatore), giudici; K. Roemer, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
La ricorrente veniva assunta dalla Commissione della CEE il 1o ottobre 1958 come assistente di grado B 2. Con avviso n. 5882, nel maggio 1967 la Commissione dichiarava vacante un posto di assistente principale di grado B 1 presso la divisione III-B-3.
paragrafo 2
La ricorrente, che aveva partecipato al concorso, veniva informata con lettera 12 luglio 1967 di essere stata iscritta al primo posto nell'elenco degli idonei |redatto dalla commissione esaminatrice. Non essendo stata nominata al posto di cui sopra, con lettera 5 giugno 1968 indirizzata al direttore generale del personale e dell'amministrazione, la ricorrente domandava notizie circa la sorte del posto vacante. Con lettera 20 giugno 1968 il capo della divisione «assunzioni e carriere» le rispondeva che la procedura per l'occupazione del posto vacante n. 5882 doveva rimanere bloccata finché il nuovo organico della Commissione, completo in ogni particolare nell'ambito di ciascuna unità amministrativa, non fosse stato definitivamente approvato e non fossero state stabilite le assegnazioni dei dipendenti attualmente in servizio. Infatti solo in quel momento sarebbe stato possibile decidere se il posto in questione fosse ancora vacante nell'ambito del nuovo ordinamento amministrativo.
paragrafo 3
La ricorrente veniva poi informata di essere stata destinata, in seguito alla ristrutturazione dei servizi della Commissione, alla D.G. XI-A-1.
paragrafo 4
Il 13 agosto 1968 la Fux veniva informata che il posto di assistente principale, già vacante nell'organico della vecchia divisione III-B-3 della CEE e che era stato messo a concorso con l'avviso n. 5882, era stato soppresso in seguito alla ristrutturazione dei servizi della Commissione.
paragrafo 5
Contro questa decisione è diretto il presente ricorso, registrato in questa cancelleria il 13 novembre 1968.
paragrafo 6
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Prima Sezione della Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 21 maggio 1969.
paragrafo 7
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 4 giugno 1969.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia :
paragrafo 2
«A — In via principale :
1. Annullare la decisione impugnata, notificata alla ricorrente con lettera 13 agosto 1968, con la quale viene soppresso il posto di assistente principale, vacante nell'organico della vecchia divisione III-B-3 della CEE e che ha costituito oggetto del bando di concorso n. 5882/CEE.
2. Assegnare alla ricorrente, quale risarcimento del danno patito, la somma di 250000 FB, con riserva di modificare l'importo in corso di causa.
B — In subordine :
Assegnare alla ricorrente, quale risarcimento del danno patito, la somma di 250000 FB, con riserva di modificare l'importo in corso di causa.
C — Comunque :
Porre le spese a carico della convenuta.»
paragrafo 3
La convenuta conclude che piaccia alla Corte :
paragrafo 4
«— respingere il ricorso della ricorrente in tutti i suoi punti perché irricevibile o infondato;
— porre le spese a carico della ricorrente.»
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso con il quale s'impugna una decisione della Commissione che determina l'organigramma dei propri servizi per i posti di categoria B. I dipendenti non sono legittimati ad impugnare gli atti delle istituzioni in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi, a meno che tali atti non ledano i diritti loro attribuiti dallo statuto.
paragrafo 2
Nella fattispecie, il provvedimento impugnato non viola i diritti che lo statuto conferisce ai dipendenti ed in particolare all'interessata. Infatti, ne lo statuto né i principi giuridici generali attribuiscono ai dipendenti figuranti sull'elenco degli idonei, anche se ai primi posti della graduatoria, il diritto di essere nominati al posto messo a concorso.
paragrafo 3
La ricorrente ribatte di aver dedotto i mezzi di violazione dello statuto e di sviamento di potere proprio perché il provvedimento impugnato lede i suoi diritti. Essendo stata collocata al primo posto nell'elenco degli idonei, è assurdo pretendere che la decisione impugnata non la leda. A sostegno essa cita, tra l'altro, le conclusioni dell'avvocato generale della Corte nella causa 62-65.
paragrafo 4
La convenuta oppone :
paragrafo 5
se l'atto impugnato lede la ricorrente, il pregiudizio consiste unicamente nella mancata possibilità di essere nominata, in esito al concorso ch'essa ha superato, ad un posto previsto nell'organico della Commissione CEE, ma che non figura più nell'organico della Commissione delle Comunità europee. Questa possibilità non possiede le caratteristiche di esigibilità e di esclusività proprie di un diritto soggettivo;
a seguito della fusione dei tre esecutivi, l'organico di ciascuno di essi è stato soppresso e sostituito con il nuovo organico approvato dalla Commissione delle Comunità europee; la decisione del 20 giugno 1968, con cui detta Commissione ha adottato il proprio organico in materia di posti di categoria B, non è quindi una decisione che sopprima nell'organico della Commissione CEE, il posto al quale la ricorrente aspirava. Nel provvedimento si deve piuttosto ravvisare una decisione con cui si crea e si mette in vigore un nuovo organico che non prevede un posto corrispondente a quello summenzionato.
paragrafo 6
La convenuta conclude affermando che la ricorrente chiede in sostanza la creazione, nell'attuale organico, di un posto determinato. Tale domanda è irrecevibile perché lede, in primo luogo, la competenza esclusiva della Commissione in materia di organizzazione dei servizi nei limiti del bilancio stabilito dal Consiglio e, in secondo luogo, la competenza esclusiva del Consiglio stesso in quanto autorità di bilancio.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › A — Sulla domanda di annullamento
paragrafo 1
La ricorrente deduce i due mezzi seguenti :
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › A — Sulla domanda di annullamento › 1 — Violazione dello statuto del personale
paragrafo 1
La ricorrente assume che gli articoli 4, n. 2, 29 e 30 dello statuto sono stati violati in quanto :
paragrafo 2
avendo deciso di occupare il posto litigioso mediante concorso, la convenuta non aveva più il potere di sopprimerlo (violazione dell'art. 4, n. 2);
la decisione impugnata svuota di contenuto il procedimento iniziato (violazione dell'art. 29);
la decisione impugnata non tiene conto dell'obbligo, che incombe all'autorità che ha il potere di nomina, di occupare il posto vacante sulla base dell'elenco degli idonei elaborato dalla Commissione giudicatrice (violazione dell'art. 30).
paragrafo 3
La convenuta sostiene cne tale argomentazione manca di fondamento, poiché :
paragrafo 4
nega in sostanza alle autorità amministrative la competenza ed il potere loro conferiti di adottare, quando ritengano opportuno, i necessari provvedimenti di organizzazione o di riorganizzazione interna;
ignora il principio, sancito dal diritto amministrativo nazionale, specie francese, secondo cui i candidati indicati da una commissione esaminatrice non hanno alcun diritto alla nomina, che è sempre subordinata «al mantenimento in vigore delle norme statutarie che disciplinano l'entrata in carica al posto messo a concorso e al fatto che l'amministrazione non abbia mutato l'organizzazione dei propri servizi e non abbia ridotto il personale».
paragrafo 5
Ciò che sarebbe già perfettamente regolare in condizioni normali, lo è a fortiori se una struttura amministrativa è stata modificata notevolmente, come nella fattispecie, a seguito della fusione dei tre esecutivi. È evidente che, in una situazione del genere, la Commissione delle Comunità europee, nello stabilire il proprio nuovo organigramma entro i limiti stabiliti dal Consiglio, non poteva essere vincolata a rispettare i posti vacanti messi a concorso da ciascuno dei tre esecutivi preesistenti. La ricorrente replica di non contestare, in linea di massima, il potere dell'amministrazione di organizzare o riorganizzare i propri servizi. Il punto controverso è il potere dell'amministrazione di tornare sulle decisioni già adottate.
paragrafo 6
Quando è stato pubblicato l'avviso di posto vacante, la Commissione non ignorava la prossima fusione dei tre esecutivi e i relativi problemi di ristrutturazione: essa avrebbe quindi potuto soprassedere, anziché adottare la decisione, per essa vincolante, di indire un concorso. D'altro canto, se la ricorrente non ha diritto alla nomina al posto litigioso, ha almeno facoltà di chiedere spiegazioni circa le gravi ragioni che hanno indotto l'amministrazione a rifiutarle il posto.
paragrafo 7
A sostegno di tale tesi la ricorrente cita, fra l'altro, la giurisprudenza della Corte nella causa 62-65.
paragrafo 8
La convenuta, in merito agli articoli 29 e 30 dello statuto, oppone che lo statuto prevede al massimo che l'autorità che ha il potere di nomina scelga, nell'elenco degli idonei redatto dalla commissione esaminatrice, il candidato che intende nominare. Inoltre la sentenza 62-65 afferma semplicemente che questra autorità, qualora decida di nominare un candidato, deve scegliere attenendosi alla graduatoria del concorso, salvo motivi che dovrà esporre ed illustrare dinanzi alla Corte nel caso in cui la scelta non corrisponda sostanzialmente alla graduatoria.
paragrafo 9
D'altro canto, è errato affermare che la Commissione era «vincolata dalla sua decisione di occupare il posto litigioso». A seguito della fusione degli esecutivi e della soppressione dell'organico della Commissione CEE, la decisione adottata da quest'ultima di occupare il posto vacante è stata svuotata di contenuto. Inoltre è noto che la decisione di occupare un posto vacante non attribuisce alcun diritto soggettivo ai dipendenti interessati (non vi è mai un diritto quesito alla nomina, alla promozione o al trasferimento) ; perciò è sempre possibile e lecito revocare la decisione di cui trattasi.
paragrafo 10
La tesi della ricorrente è quindi tanto più insostenibile in quanto la fusione degli esecutivi si è risolta in una riduzione del numero complessivo dei posti previsti in bilancio.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › A — Sulla domanda di annullamento › 2 — Sviamento di potere
paragrafo 1
La ricorrente assume che, anche ammettendo che la convenuta avesse il diritto di sopprimere il posto litigioso, l'esercizio di tale diritto presupponeva un interesse pubblico, mentre è evidente che la soppressione è conseguenza unica della preoccupazione, estranea, alle ragioni di servizio e per di più illegittima, di scartare la ricorrente ed un altro candidato, pure sull'elenco degli idonei, per nominare poi il sig. Dietzler ad un presunto nuovo impiego. A sostegno di questo mezzo la ricorrente deduce che la soppressione dell'impiego litigioso è fittizia, giacché in realtà il posto sussiste: esso è stato affiditato in permanenza al Dietzler che funge da esperto e che svolge mansioni esattamente uguali e quelle del suo predecessore. Anche questo dipendente era tedesco come il Dietzler, giacché «il gabinetto tedesco esige che il posto sia occupato da un tedesco».
paragrafo 2
La convenuta ribatte che, trattandosi di provvedimenti di organizzazione interna e dell'esercizio di una competenza esclusiva dell'autorità amministrativa non spetta ai dipendenti criticare i motivi che hanno dettato determinati provvedimenti.
paragrafo 3
Gli argomenti dedotti dalla ricorrente sono inconferenti, semplici affermazioni infondate e poco pertinenti. Il posto litigioso non esiste più, il Dietzler non occupa questo posto e svolge mansioni diverse dal suo predecessore: egli è un dipendente delle dogane tedesche, consultato come esperto dal 1o aprile 1968 sui vari problemi posti dall'armonizzazione delle legislazioni doganali in relazione ai problemi specifici tedeschi. La Commissione suole consultare, nello stesso modo, altri esperti doganali di nazionalità diverse su problemi analoghi e specifici dei vari Stati membri. Detti esperti, convocati per ogni periodo di lavoro, rimangono alle dipendenze dell'amministrazione nazionale, dalla quale sono retribuiti; la Commissione si limita a rifondere loro le spese di viaggio e di soggiorno.
paragrafo 4
La ricorrente precisa anzitutto che il potere dell'amministrazione non è mai arbitrano ed anche se essa esercita un potere discrezionale, ogni dipendente può deferire al sindacato della Corte la motivazione di una decisione pregiudizievole. Gli argomenti dedotti a sostegno di questo mezzo costituiscono inoltre un complesso d'indizi oggettivi che, secondo la sentenza 18-35-65, consente di desumere che sussiste uno sviamento di potere il quale si concreta nel fatto che il posto litigioso, ufficialmente soppresso, in realtà è stato conservato ed è occupato in modo permanente. Le mansioni connesse con questo posto, descritte nell'avviso di posto vacante, consistevano nell'armonizzazione delle legislazioni doganali, specie per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: il Dietzler, dipendente delle dogane tedesche, è consultato in modo permanente su tutte le questioni che derivano da quest'opera di armonizzazione per quanto riguarda i problemi specifici tedeschi. D'altra parte, si deve evitare ogni confusione che potrebbe sorgere dal termine «consultazione» utilizzato dalla convenuta. Infatti il Dietzler occupa il posto in via permanente, come qualsiasi altro dipendente. Dalla sua nomina egli occupa l'ufficio del suo predecessore: la sua «consultazione» è quindi «costante».
paragrafo 5
Ciò è assolutamente insolito e contrario alle abitudini, poiché gli esperti di norma sono convocati per svolgere funzioni particolari — non già compiti che costituiscono oggetto di un impiego — e temporanee.
paragrafo 6
In effetti la qualifica di esperto cui fa ricorso la convenuta costituisce un semplice espediente per aggirare l'impossibilità, almeno temporanea, di nominare il Dietzler al posto in questione. La successione dei fatti mette in luce che il posto è stato ufficialmente soppresso ed attribuito ufficiosamente al Dietzler, in attesa del giorno in cui possa venire ripristinato, consentendo così di regolarizzare la posizione del suo titolare.
paragrafo 7
A questo scopo è interessante rilevare che la commissione esaminatrice aveva elaborato un elenco degli idonei all'inizio di giugno e nel corso dello stesso mese la Commissione ha improvvisamente constatato che si doveva attendere lo schema della nuova organizzazione dei servizi interni per stabilire se il posto litigioso sarebbe stato conservato. Un simile rovesciamento di posizioni è tanto meno spiegabile in quanto la fusione degli esecutivi non ha avuto alcuna incidenza sulla direzione delle dogane, che trae le proprie competenze soltanto dal trattato CEE.
paragrafo 8
La convenuta ribatte sottolineando che :
paragrafo 9
il Dietzler non è mai stato nominato dipendente di ruolo delle Comunità, bensì è rimasto alle dipendenze dell'amministrazione tedesca;
l'impiego litigioso non esiste nell'organico attuale della Commissione, tanto che l'ipotesi prospettata dalla ricorrente rimane una semplice supposizione non controllata.
paragrafo 10
Per queste ragioni la ricorrente non offre e non è in grado di offrire alcuna prova seria a sostegno della propria tesi. Da un lato, i suoi argomenti sono per lo meno futili; dall'altro, essa dà come fatti acquisiti affermazioni categoriche assolutamente contrarie alla verità.
paragrafo 11
A questo proposito va precisato che :
paragrafo 12
le mansioni svolte dal Dietzler non sono esattamente identiche a quelle svolte da chi aveva occupato in precedenza il posto litigioso, giacché questo dipendente si occupava dei problemi relativi all'applicazione della politica agraria, mentre il Dietzler si occupa quasi esclusivamente delle questioni riguardanti l'origine delle merci e, in subordine, dei problemi sul transito comunitario;
contrariamente a quanto afferma la ricorrente, cioè che l'elenco degli idonei sarebbe stato redatto all'inizio del giugno 1967, la commissione esaminatrice si è riunita solo il 3 luglio 1967 alle 15,30.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › B — Per quanto riguarda la domanda di risarcimento
paragrafo 1
La ricorrente assume che comunque la convenuta ha commesso una faute de service in quanto l'autorità che ha il potere di nomina ha deciso di occupare il posto litigioso senza poi procedervi. Non è sufficiente invocare la fusione degli esecutivi e la necessità di una ristrutturazione dei servizi, per scaricarsi di ogni responsabilità in merito. Allorché è stato pubblicato l'avviso di posto vacante, ed è quindi stato deciso di occupare il posto litigioso, la Commissione non ignorava evidentemente che si stavano per fondere gli esecutivi e la fusione avrebbe fatto sorgere problemi di ristrutturazione. Quindi spettava alla Commissione, prima di adottare tale decisione, di esaminare le eventuali ripercussioni della fusione sull'esistenza del posto.
paragrafo 2
Il pregiudizio subito è considerevole: in primo luogo, tenuto conto della sua classifica nell'elenco degli idonei, la ricorrente sperava legittimamente di occupare il posto litigioso; in secondo luogo, prepararsi seriamente a un concorso del genere rappresenta un grave compito ed implica determinati sacrifici. Infine, la legittima fiducia nelle istituzioni è stata delusa.
paragrafo 3
La convenuta, dopo aver constatato che le conclusioni relative al risarcimento sono state presentate in via principale e in subordine, e dopo essersi chiesta che senso abbia tale ripetizione, sostiene di non aver commesso alcun illecito adottando l'organico nel quale è stato soppresso l'impiego litigioso: tenuto conto delle esigenze connesse alla fusione degli esecutivi, la Commissione ha agito nell'ambito e nei limiti della propria competenza e delle proprie facoltà.
paragrafo 4
D'altro canto, nemmeno il secondo elemento necessario perché vi sia responsabilità, cioè il danno effettivo patito dall'interessata, è stato provato. Va infatti rilevato che :
paragrafo 5
anzitutto i candidati prescelti da una commissione esaminatrice non hanno alcun diritto alla nomina e quindi la pretesa della ricorrente è priva degli elementi fondamentali necessari perché l'asserito danno possa essere preso in considerazione e risarcito.
In secondo luogo, la ricorrente si limita a formulare affermazioni generiche senza provare la sussistenza di elementi atti a dimostrare il pregiudizio allegato. Le allusioni alla serietà nella preparazione del concorso, ai sacrifici che vi sarebbero stati connessi, ecc. sono infatti formule vuote che non possono dimostrare né l'immediatezza né l'entità del pregiudizio. Un concorso in seno alle Comunità non deve essere frutto di una preparazione affrettata, ma deve essere il coronamento di una precedente seria formazione. Anche supponendo che l'interessata avesse dedicato a questa preparazione varie ore di lavoro, la questione rimane personale e strettamente inerente all'interessata.
Infine, invocando la fiducia mal riposta, la ricorrente si avvale di una formula mai usata in precedenza in rapporto alla nozione di pregiudizio, ma che costituisce semplicemente uno dei tanti tentativi di definire la nozione di illecito della P.A.
paragrafo 6
La ricorrente definisce la sua posizione illustrando che o si accoglie la domanda di annullamento, il che equivale a riconoscere implicitamente la faute de service; oppure tale domanda viene respinta, ed in questo caso l'illecito risulta dal fatto che la Commissione ha pubblicato il bando di concorso, decidendo implicitamente di occupare il posto vacante, mentre già a quel momento avrebbe dovuto porsi il problema sollevato dalla fusione degli esecutivi. Il comportamento della Commissione è in entrambi i casi viziato da grave negligenza e da colpevole leggerezza.
paragrafo 7
Ciò premesso, la ricorrente allega che il pregiudizio nei suoi confronti è certo anche se non esattamente valutabile. Esso si ripercuote anzitutto sulla sua carriera poiché, da quando è stato redatto l'elenco degli idonei fino al momento in cui le è stato comunicato che il posto era stato soppresso, essa è rimasta nell'incertezza, tanto da non prendere alcun'altra iniziativa né partecipare a nuovi concorsi.
paragrafo 8
In secondo luogo si deve tener conto dell'inutile sforzo compiuto per prepararsi al concorso. La ricorrente precisa a questo proposito di avere la solida formazione richiesta per il posto litigioso, poiché da un lato essa proviene dall'amministrazione doganale francese (ove fungeva da controllore) e d'altro canto la sua conoscenza del tedesco è provata da un diploma universitario. Lo sforzo fatto per prepararsi a questa prova non può dunque venir definito preparazione affrettata.
paragrafo 9
La convenuta oppone che né la Commissione CEE, né la Commissione attuale hanno agito irregolarmente. La prima, conformemente al principio fondamentale della continuità dell'impiego, doveva indire il concorso (anche se poi si sarebbe rivelato inutile) se, in quel momento, le esigenze del servizio imponevano di bandirlo. La seconda ha semplicemente esercitato le proprie competenze e le proprie facoltà esclusive in materia di organizzazione interna, nei limiti del numero di posti stabilito dal Consiglio.
paragrafo 10
Quanto poi all esistenza del pregiudizio allegato, va rilevato che la ricorrente, dal momento che godeva solo si una giusta preferenza, senza però aver diritto alla nomina, avrebbe dovuto, per non commettere una grave negligenza di cui ora sopporta le conseguenze, evitare di orientare la sua carriera su di un evento incerto come detta nomina e di assumere un atteggiamento passivo, anziché cercare di approfittare di tutte le occasioni che le si offrivano.
paragrafo 11
Quanto infine alla preparazione del concorso, anche se non è stata affrettata e se la ricorrente possedeva già una buona formazione di base che ha semplicemente tentato di migliorare, non si vede la ragione per cui avrebbe dovuto impegnarsi in uno studio tanto intenso che l'atto impugnato le potesse arrecare il pregiudizio lamentato.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
1/2 La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso, allegando che i dipendenti non possono impugnare gli atti delle istituzioni relativi all'organizzazione e al funzionamento dei servizi, a meno che tali atti non ledano i diritti loro attribuiti dallo statuto. L'atto impugnato non lederebbe i diritti della ricorrente, poiché i dipendenti figuranti sull'elenco degli idonei non avrebbero alcun diritto ad occupare il posto messo a concorso.
paragrafo 2
3/5 Il candidato che ha partecipato ad un concorso classificandosi ai primi posti ha logicamente un interesse alla valutazione che l'autorità che ha il potere di nomina darà dei risultati del concorso stesso. La ricorrente assume che la decisione della Commissione d'interrompere il procedimento di nomina di cui trattasi è stata adottata violando determinate disposizioni dello statuto e quindi è viziata da sviamento di potere, in quanto motivata da ragioni estranee all'interesse del servizio. La decisione le arrecherebbe dunque pregiudizio.
paragrafo 3
6/7 La valutazione di questi mezzi rientra nell'esame del merito e l'eccezione d'irricevibilità non può quindi venire accolta.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità › Nel merito › Sulla domanda d'annullamento › A — Violazione dello statuto del personale
paragrafo 2
9/11 Le disposizioni summenzionate enunciano i criteri oggettivi cui deve ispirarsi la procedura con cui vengono occupati, nell'interesse del servizio, i posti vacanti. Le stesse norme devono contemporaneamente garantire all'interessato che le nomine saranno effettuate conformemente alle norme vigenti. Tuttavia, non risulta dalle stesse disposizioni che l'autorità che ha il potere di nomina, se ha bandito un concorso, debba necessariamente portarlo a termine con l'occupazione del posto vacante.
paragrafo 3
12/15 D'altro canto, la convenuta giustifica la soppressione del posto litigioso invocando motivi connessi alla fusione degli esecutivi, che ha reso necessaria la riorganizzazione e la razionalizzazione dei servizi, onde assicurare all'esecutivo unico adeguati mezzi di azione. Il regolamento 259/68 ha quindi autorizzato la Commissione a ridurre il numero dei posti già coperti, ma la cui conservazione era inconciliabile con le esigenze della riorganizzazione dei servizi. A maggior ragione la Commissione poteva sopprimere posti ancora vacanti, ai quali le nuove strutture amministrative imponevano di rinunciare.
punto 8
La ricorrente invoca gli articoli 4, n. 2, 29 e 30 dello statuto per concludere che l'autorità che ha il potere di nomina, se ha deciso di occupare un posto vacante ed ha iniziato la procedura di assunzione prevista dallo statuto, non può più revocare la decisione presa, sopprimendo il posto messo a concorso.
punto 16
Da quanto precede risulta che il mezzo di violazione dello statuto è infondato.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità › Nel merito › Sulla domanda d'annullamento › B — Sviamento di potere
paragrafo 1
17/19 La ricorrente assume che la decisione impugnata è viziata da sviamento di potere, giacché la soppressione del posto litigioso è fittizia e ispirata al desiderio di affidare le mansioni di quel determinato posto al sig. Dietzler, in quanto cittadino tedesco. Secondo la ricorrente, il Dietzler, «consultato regolarmente sui problemi dell'armonizzazione della legislazione doganale per quanto riguarda problemi tedeschi specifici», svolge in effetti le stesse mansioni previste per il posto soppresso. D'altro canto, il Dietzler viene erroneamente qualificato esperto, giacché è consultato regolarmente e svolge la sua opera in permanenza.
paragrafo 2
20/22 Dall'avviso di posto vacante n. 5882, riguardante il posto litigioso, risulta che le mansioni affidate al Dietzler corrispondono solo parzialmente a quelle previste per l'impiego litigioso. Inoltre, la nozione di esperto non implica che, in caso di necessità, l'esperto non possa venir consultato regolarmente e svolgere in permanenza il proprio compito. La distinzione tra esperto e dipendente risiede anzitutto nel tipo di rapporto giuridico che vincola l'uno e l'altro all'istituzione presso la quale essi prestano la loro opera.
paragrafo 3
23/24 È pacifico che il Dietzler dipende sempre dall'amministrazione nazionale e percepisce dalla Commissione soltanto un'indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio fino a Bruxelles. Tale situazione è inconcepibile nell'ambito di un rapporto di lavoro intercorrente tra la Comunità e i propri dipendenti ai sensi dello statuto.
paragrafo 5
26/27 Per questi motivi lo sviamento di potere non è stato provato e quindi la domanda di annullamento va respinta.
punto 25
Si deve certo usare una certa precauzione nell'avvalersi di dipendenti delle amministrazioni nazionali nei servizi della Comunità, qualora l'impiego di detti dipendenti assuma proporzioni piuttosto rilevanti e sia di una certa durata. Nella fattispecie, tuttavia, ciò appare giustificato in vista della necessità di una stretta collaborazione tra la Commissione e le amministrazioni doganali nazionali al termine del periodo transitorio.
punto 28
Va pure respinta la domanda di risarcimento del danno, in quanto fondata sulla presunta illegittimità della decisione impugnata.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità › Nel merito › Sulla domanda di risarcimento
paragrafo 1
29/32 In subordine la ricorrente assume che la Commissione ha commesso una faute de service in quanto, nel maggio 1967, ha deciso di occupare il posto litigioso ed ha bandito il concorso, ritornando poi sulla propria decisione per motivi conseguenti alla fusione degli esecutivi. In detto momento la Commissione avrebbe dovuto già prevedere quali problemi di carattere amministrativo sarebbero sorti in seguito alla fusione. Questa grave negligenza avrebbe impedito alla ricorrente di presentare la propria candidatura ad altri concorsi finché non si fosse conosciuto l'esito di quello già bandito; questa situazione avrebbe pregiudicato la carriera della ricorrente, che per di più avrebbe dovuto fare un inutile sforzo per prepararsi al concorso litigioso.
paragrafo 2
33/36 La ricorrente non ha provato che l'asserito illecito della Commissione l'abbia danneggiata. Posto che i candidati inclusi in un elenco degli idonei, anche se classificati ai primi posti, non hanno un vero e proprio diritto di essere nominati al posto vacante, tra il comportamento della Commissione e l'asserito danno non vi è un adeguato nesso causale. Risulta inoltre dall'avviso di posto vacante che il concorso era per titoli; quindi non erano previste prove alle quali la ricorrente avrebbe dovuto prepararsi con particolare zelo. La ricorrente non ha poi provato di aver sostenuto particolari spese in tale occasione.
punto 37
Stando così le cose, la domanda di risarcimento del danno va respinta.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità › Sulle spese
paragrafo 1
38/40 La ricorrente è rimasta soccombente. A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente va condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'articolo 70 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i propri dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore;
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia,
visto lo statuto del personale della Comunità economica europea, in ispecie gli articoli 4, 29 e 30,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia,
LA CORTE (Prima Sezione),
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1. Il ricorso è respinto.
2. Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa sostenute.
Firme
Così deciso a Lussemburgo, il 24 giugno 1969.
Mertens de Wilmars
Donner
Monaco
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 24 giugno 1969.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione
J. Mertens de Wilmars