Sez. 1, Sentenza n. 152 del 20/01/1972 (Rv. 355901 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - PERSONA ADDETTA ALLA CASA - NOZIONE - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO - ONERE PROBATORIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - PERSONA ADDETTA ALLA CASA - NOZIONE - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO - ONERE PROBATORIO.*
Il concetto di persona addetta alla casa, fissato dall'art 139 cod proc civ, deve intendersi con riferimento ad una condizione di fatto obbiettiva, non formale, ne permanente, e ricorre sempre che vi sia un rapporto di dipendenza, che implichi l'attivita di ricezione e consegna di corrispondenza all'interessato. Incombe, comunque, a chi contesta la veridicita della dichiarazione di fornire la prova del contrario. (V 1501'69, mass n 340325; 1621'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)