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Sez. 2, Sentenza n. 1501 del 05/05/1969 (Rv. 340325 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA DELLA COPIA - PERSONA DI FAMIGLIA OD ADDETTA - CONDIZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE - FAMILIARI NON CONVIVENTI O NON ADDETTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340325-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA DELLA COPIA - PERSONA DI FAMIGLIA OD ADDETTA - CONDIZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE - FAMILIARI NON CONVIVENTI O NON ADDETTI - ESCLUSIONE.*

La disposizione del secondo comma dell'art. 139 cod.proc.civ., nell'abilitare le persone di famiglia e quelle addette alla casa, all'ufficio o all'azienda del notificando - purche non minori degli anni quattordici e non palesemente incapaci - a ricevere la copia dell'atto da notificare, si fonda sulla esistenza di una relazione immediata ed obiettiva fra dette persone ed il luogo in cui la consegna dell'atto deve essere eseguita. Detta relazione non consente di includere nelle suddette categorie di persone legittimate i familiari non conviventi, o non addetti all'ufficio o alla azienda etc. (V. 2368-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)