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Sez. 1, Sentenza n. 9909 del 15/04/2008 (Rv. 602908 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Danni patrimoniali indennizzabili - Requisiti - Conseguenza immediata e diretta del ritardo - Necessità - Sopravvenienza di una legge contenente criteri atti a comprimere o vanificare la pretesa azionata in giudizio - Nesso causale con il ritardo - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fattispecie in tema di risarcimento del danno da occupazione appropriativa.
Stato
decisa il 2008-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602908-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, l'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 impone di risarcire solo i danni patrimoniali che siano conseguenza immediata e diretta, sulla base di una normale sequenza causale, del ritardo nella definizione del processo e non comprende gli effetti della sopravvenienza di una legge, applicabile anche alla fattispecie "sub iudice", contenente criteri atti a comprimere o vanificare la pretesa azionata in giudizio. Tale interpretazione non autorizza dubbi sulla compatibilità della predetta norma con l'art. 117, comma 1, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e, per il tramite di esso, con le rilevanti disposizioni della CEDU, così come interpretate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sicché deve dichiararsi manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata al riguardo. (Fattispecie in cui la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, dopo aver riconosciuto la violazione del termine di durata ragionevole del processo del risarcimento del danno da occupazione appropriativa, aveva negato rilevanza causale allo "jus superveniens" costituito dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che aveva introdotto il comma 7-bis dell'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)