Sez. 1, Ordinanza n. 1793 del 23/01/2009 (Rv. 606252 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Esercizio del diritto di riscatto agrario - Relativa controversia - Irragionevole durata - Equo indennizzo - Esclusione - Fondamento - Tutela per il retraente - Risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ. - Possibilità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
L'irragionevole durata del processo relativo all'esercizio del diritto di riscatto agrario non comporta l'equa riparazione del danno per la tardiva acquisizione delle proprietà, non essendo quest'ultimo addebitabile, con nesso di causalità diretta ed immediata, allo Stato apparato, in quanto al retraente, per tutta la durata del processo, non competono, a carico del retrattato, né i frutti, né le utilità del fondo a compensazione del suo mancato godimento, sorgendo il relativo diritto soltanto con la definitiva statuizione sulla domanda. Tuttavia, il retraente può trovare tutela in base all'art. 96 cod. proc. civ., quando i danni correlati alla perdita di opportunità di utilizzazione del fondo, "medio tempore" patiti, siano stati causati da resistenza in lite viziata da malafede o colpa grave del retrattato, il quale abbia inutilmente e consapevolmente ritardato la definizione del giudizio con una negatoria dell'altrui pretesa priva di fondamento alcuno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)