Sez. L, Sentenza n. 264 del 12/01/1984 (Rv. 432526 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - VERSAMENTO - SOGGETTI OBBLIGATI - CONTRIBUTI E RELATIVA ADDIZIONALE PER L'ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI - OBBLIGO DEI COLTIVATORI DIRETTI, DEI MEZZADRI, DEI COLONI E DEI RISPETTIVI CONCEDENTI PER 156 GIORNATE ALL'ANNO - SESSO ED ETÀ DELL'ASSICURATO - IRRILEVANZA - DISCIPLINA EX ART. 17, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - ESTINZIONE ALL'ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - VERSAMENTO - SOGGETTI OBBLIGATI - CONTRIBUTI E RELATIVA ADDIZIONALE PER L'ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI - OBBLIGO DEI COLTIVATORI DIRETTI, DEI MEZZADRI, DEI COLONI E DEI RISPETTIVI CONCEDENTI PER 156 GIORNATE ALL'ANNO - SESSO ED ETÀ DELL'ASSICURATO - IRRILEVANZA - DISCIPLINA EX ART. 17, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - ESTINZIONE ALL'ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE - AMMISSIBILITÀ.*
La disposizione del secondo comma dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975 n. 160 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) - per la quale i contributi (e la relativa addizionale) per l'adeguamento delle pensioni sono dovuti, dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, per 156 giornate all'anno, indipendentemente dal sesso e dall'età dell'assicurato, anziché per 156 giornate per gli uomini e 104 giornate per le Donne, come precedentemente stabilito dal secondo comma dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 - vale anche ai fini dei contributi dovuti per l'Assicurazione contro le malattie, attesa la natura formale e non recettizia del rinvio alla disciplina circa la base imponibile per l'Assicurazione Invalidità e vecchiaia operato (ai fini della Assicurazione contro le malattie) dalla prima parte del terzo comma dell'art. 9 della citata legge del 1963, fermi, peraltro, i limiti stabiliti dall'ultima parte della stessa disposizione, secondo cui "in ogni caso le giornate tassabili per ciascun nucleo familiare di coltivatore diretto non possono essere applicate in misura inferiore a 50 e superiore a 150 per ciascun componente assistibile".*
Riferimenti normativi: Legge 22/11/1954 num. 1136 art. 22, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 9, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 18, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)