Sez. L, Sentenza n. 4141 del 04/05/1987 (Rv. 452912 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA - SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - COLTIVATORI DIRETTI - ADDIZIONALE PREVISTA DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 3 GIUGNO 1975 N. 160 - ADEGUAMENTO PERIODICO - APPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA - SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - COLTIVATORI DIRETTI - ADDIZIONALE PREVISTA DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 3 GIUGNO 1975 N. 160 - ADEGUAMENTO PERIODICO - APPLICABILITÀ.*
L'addizionale prevista dall'art. 17 della legge 3 giugno 1975 n. 160 (contenente norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) a carico dei coltivatori diretti per incrementare un conto speciale finalizzato al risanamento della relativa gestione speciale finalizzato al risanamento della relativa gestione speciale dell'INPS (unitamente al concorso dello stato) ha natura contributiva ed è quantificata in misura fissa; pertanto è suscettibile dello speciale adeguamento periodico previsto dall'art. 22 della citata legge per tutti i contributi dovuti in misura fissa all'INPS. (V 264/84, mass n 432526).*
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 17, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)