Sez. L, Sentenza n. 16164 del 18/08/2004 (Rv. 575842 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegno ordinario di invalidità - Stato invalidante - Accertamento negativo - Conseguenze - Mutamento della situazione di fatto rispetto al precedente accertamento giudiziale - Rilevanza esclusivamente per il futuro.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
In materia di invalidità pensionabile, l'insussistenza del requisito sanitario dichiarata nella sentenza, passata in giudicato, con la quale sia riconosciuta una misura di invalidità inferiore a quella dei due terzi accertata in un successivo giudizio, comporta la intangibilità di tale accertamento con riferimento al tempo della decisione, ditalché eventuali modificazioni degli elementi della situazione di fatto già oggetto del precedente esame da parte della sentenza passata in giudicato, tali da comportare una percentuale di invalidità superiore ai limiti minimi per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale, non possono avere valore, nel nuovo giudizio avente ad oggetto la concessione della stessa prestazione, che per il futuro rispetto alla data di formazione del giudicato. (Nella specie la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda in via amministrativa, anteriore a quella della prima sentenza pretorile, passata in giudicato, che aveva respinto la domanda per la medesima prestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)