Sez. L, Sentenza n. 12256 del 20/08/2003 (Rv. 566077 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Revoca della prestazione previdenziale di invalidità - Giudizio diretto al riconoscimento del diritto alla prestazione - Oggetto - Raffronto tra la situazione esistente al tempo della revoca e la situazione esistente al tempo del riconoscimento - Necessità solo se in ipotesi di diritto riconosciuto in sede giudiziale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE
In riferimento alla revoca del diritto a prestazione previdenziale connessa alla sussistenza di una condizione di invalidità occorre distinguere l'ipotesi in cui si contesti la legittimità della revoca del diritto riconosciuto in sede amministrativa (nella quale l'oggetto della controversia è l'esistenza del diritto alla prestazione), dall'ipotesi in cui si contesti la legittimità della revoca del diritto riconosciuto in sede giudiziale, in cui l'oggetto della controversia è la permanenza del diritto stesso; soltanto in quest'ultimo caso, il giudice deve necessariamente effettuare il raffronto tra la situazione patologica esistente al tempo della revoca e la situazione patologica esistente al tempo del riconoscimento, la quale deve essere valutata utilizzando il parametro normativo previsto, all'epoca, per il riconoscimento.
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)