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Sez. 3, Sentenza n. 496 del 19/02/1973 (Rv. 362504 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - DEBITORE CONDANNATO ALL'ADEMPIMENTO - SUSSISTENZA - CONDANNA CORRISPONDENTE ALL'ASSUNTO DEL DEBITORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362504-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - DEBITORE CONDANNATO ALL'ADEMPIMENTO - SUSSISTENZA - CONDANNA CORRISPONDENTE ALL'ASSUNTO DEL DEBITORE - IRRILEVANZA.*

Ai fini della responsabilita per le spese giudiziali, quando la pretesa del creditore sia rimasta insoddisfatta e il correlativo debito non sia stato estinto nei modi previsti dalla legge, e soccombente la parte che viene condannata a pagare una somma che avrebbe dovuto pagare prima del giudizio; ne la soccombenza puo essere esclusa per il fatto che la somma per cui viene pronunciata condanna corrisponde a quella indicata dallo stesso debitore piuttosto che a quella indicata dal creditore. (V 474/69, mass n 338566).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)