Sez. 3, Sentenza n. 474 del 11/02/1969 (Rv. 338566 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA DOMANDA IN SECONDO GRADO - SOCCOMBENZA DEL CONVENUTO - SUSSISTENZA - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO DA PARTE DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA DOMANDA IN SECONDO GRADO - SOCCOMBENZA DEL CONVENUTO - SUSSISTENZA - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO DA PARTE DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*
Ai fini della pronuncia sulle spese, il criterio della soccombenza non puo essere frazionato a seconda dell'esito delle diverse fasi del processo, ma va riferito globalmente all'esito finale della lite. Pertanto, il fatto che la domanda dell'attore sia stata accolta per intero in primo grado e solo in parte in secondo grado non esclude la soccombenza del convenuto. Cio vale sia quando il convenuto abbia resistito alle avverse pretese, sia quando abbia riconosciuto il suo debito. La soccombenza non va, difatti, riferita all'espressa contestazione del debito, che puo anche mancare, ma al fatto oggettivo dell'inadempimento dell'obbligazione. (nella specie, il convenuto, condannato in primo grado al pagamento della somma, richiesta dall'attore per canoni locatizi insoluti, aveva dedotto in appello che i primi giudici non avevano tenuto conto dei pagamenti da lui effettuati e che riducevano la somma dovuta alla meta di quella richiesta. La Corte d' appello, riformando sul punto la sentenza di primo grado, aveva ridotto nei limiti dedotti dal convenuto la condanna di costui). (V. 953-68, mass. N.332328 586-68, mass. N.331711).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)