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Sez. 1, Sentenza n. 3197 del 10/11/1971 (Rv. 354596 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ENUNCIATI O INSERITI IN ALTRI ATTI - UNICITA DELLA DISPOSIZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354596-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ENUNCIATI O INSERITI IN ALTRI ATTI - UNICITA DELLA DISPOSIZIONE - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art 9 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923 n 3269) in tanto puo ritenersi che un atto o documento contenga un'unica disposizione in quanto unico sia il negozio giuridico contenuto nello atto medesimo, anche se piu siano le clausole o pattuizioni che determinano gli obblighi delle parti relativi a tale negozio. Conseguentemente l'ipotesi della unicita della disposizione non e configurabile ove l'atto contenga piu negozi giuridici che, dalle Disposizioni legislative interne di imposta di registro siano contemplati come Atti automaticamente tassabili. (Conf 555'70, mass n 345641).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)