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Sez. U, Sentenza n. 1542 del 25/05/1971 (Rv. 351917 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COMMISSIONE DI VIGILANZA - CONTROVERSIE DIPENDENTI DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO O DAL RAPPORTO SOCIALE - DEVOLUZIONE ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA - CONTROVERSIE RELATIVE AL PAGAMENTO DI SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DEVOLUZIONE ALL'AGO - PREGIUDIZIALITA DELLE QUESTIONI DEVOLUTE ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA - IRRILEVANZA IN SEDE DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351917-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COMMISSIONE DI VIGILANZA - CONTROVERSIE DIPENDENTI DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO O DAL RAPPORTO SOCIALE - DEVOLUZIONE ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA - CONTROVERSIE RELATIVE AL PAGAMENTO DI SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DEVOLUZIONE ALL'AGO - PREGIUDIZIALITA DELLE QUESTIONI DEVOLUTE ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA - IRRILEVANZA IN SEDE DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE.*

Soltanto le controversie dipendenti dall'assegnazione dell'alloggio o dal rapporto sociale sono devolute, ai sensi dell'art 131 del tu 28 aprile 1938, n 1165, sull'edilizia popolare ed economica, alla cognizione della commissione di vigilanza, mentre quelle relative alla natura tipicamente obbligatoria del rapporto che si instaura tra la cooperativa e l'utente dell'appartamento (socio o non socio), ed aventi per oggetto il pagamento di spese di manutenzione ordinaria - come l'importo della quota di consumo di acqua, luce, gas, pulizia ecc - riguardano diritti soggettivi e rientrano, pertanto, nella sfera della Competenza giurisdizionale del magistrato ordinario. Qualora la soluzione delle questioni devolute alla commissione di vigilanza dal citato art 131 del tu n 1165 del 1938 presenti carattere di pregiudizialita rispetto alle controversie derivanti dal predetto rapporto obbligatorio, siffatta pregiudizialita (che potrebbe determinare il giudice di merito a sospendere il processo riguardante i diritti di credito in attesa della decisione, da parte della commissione di vigilanza o, in fase di impugnazione, da parte del consiglio di stato, della questione ritenuta pregiudiziale) non e rilevante in Sede di regolamento di giurisdizione, perche attinente all'Esercizio di un potere del giudice e non incidente comunque, sull'effettiva natura dell'oggetto della controversia. (Conf 2926'62' 1869'62' 1317'60' V 708'67, mass n 326750).*

Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)