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Sez. U, Sentenza n. 708 del 31/03/1967 (Rv. 326750 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVE EDILIZIE A CONTRIBUTO STATALE - POSIZIONE DEL SOCIO ANTERIORE AL MUTUO INDIVIDUALE - INTERESSI LEGITTIMI - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA E DEL CONSIGLIO DI STATO.*
Stato
decisa il 1967-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326750-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVE EDILIZIE A CONTRIBUTO STATALE - POSIZIONE DEL SOCIO ANTERIORE AL MUTUO INDIVIDUALE - INTERESSI LEGITTIMI - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA E DEL CONSIGLIO DI STATO.*

Fino al momento della stipulazione del mutuo individuale, il socio di una cooperativa edilizia a contributo statale, ancorche prenotatario o assegnatario, non e titolare di diritti soggettivi, ma soltanto di interessi legittimi, i quali, a norma dell'art 131 del tu sull'edilizia popolare (RD 28 aprile 1938, n 1165), possono essere fatti valere dinanzi alla commissione di vigilanza, alla cui cognizione sono devolute le controversie relative alla qualita di socio, alla prenotazione e assegnazione di alloggi e, comunque, relative al rapporto sociale, salvo, peraltro, il successivo ricorso al consiglio di stato in Sede giurisdizionale, ammesso per motivi di legittimita dal secondo comma della stessa norma. (Cfr 1869'62; 2440'61).*

Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)