Sez. U, Sentenza n. 6564 del 17/12/1979 (Rv. 403312 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - DOMANDA DI UN DIPENDENTE DIRETTA A FAR VALERE L'OBBLIGO DELL'AZIENDA DI ASSEGNARLO AD UN POSTO CON QUALIFICA SUPERIORE, RESOSI VACANTE - DEROGA ALLA PREDETTA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DELL'ILLEGITTIMITA DI PROVVEDIMENTI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE SUCCESSIVI ALL'ASSUNZIONE DI DETTO OBBLIGO - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - DOMANDA DI UN DIPENDENTE DIRETTA A FAR VALERE L'OBBLIGO DELL'AZIENDA DI ASSEGNARLO AD UN POSTO CON QUALIFICA SUPERIORE, RESOSI VACANTE - DEROGA ALLA PREDETTA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DELL'ILLEGITTIMITA DI PROVVEDIMENTI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE SUCCESSIVI ALL'ASSUNZIONE DI DETTO OBBLIGO - IRRILEVANZA.*
La giurisdizione del giudice ordinario, sulle controversie inerenti al rapporto di lavoro con un'azienda municipalizzata avente qualita di impresa pubblica (nella specie, ACEA di Roma), in considerazione della natura privatistica del rapporto medesimo, non trova deroga, in favore della giurisdizione di legittimita del giudice amministrativo, per il caso in cui la domanda del dipendente sia diretta a far valere l'Obbligo della datrice di lavoro di assegnarlo ad un posto con qualifica superiore, resosi vacante, nonche a denunciare provvedimenti di ristrutturazione aziendale, successivi all'assunzione di tale Obbligo, sotto il profilo che essi siano espedienti rivolti ad eluderne l'adempimento, atteso che detta domanda non investe provvedimenti generali e discrezionali della azienda, ma coinvolge direttamente solo posizioni di diritto soggettivo scaturenti dal rapporto di lavoro, con i correlativi obblighi dell'azienda, anche sotto il profilo del dovere di correttezza ex art 1175 cod civ, mentre la denuncia dell'illegittimita di quei provvedimenti resta indirizzata al limitato fine di evidenziare la lesione di tali diritti, nell'ambito della gestione del rapporto stesso. (V 150/79, mass n 396216).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)