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Sez. U, Sentenza n. 5622 del 23/05/1995 (Rv. 492383 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Travisamento del fatto - Ricorso per cassazione - Esclusione - Impugnazione per revisione davanti alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
Stato
decisa il 1995-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492383-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

Avverso i provvedimenti disciplinari a carico di magistrati, l'art. 37 del R.D. 31 maggio 1946 n. 511 prevede, oltre al ricorso per cassazione, il rimedio straordinario della revisione del processo disciplinare, nell'ipotesi in cui siano sopravvenuti fatti nuovi o nuovi elementi di prova, ovvero ove risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto. Pertanto, รจ inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si afferma che la decisione disciplinare impugnata sarebbe incorsa in un macroscopico travisamento del fatto, in quanto con esso viene enunciato, in sostanza, un errore di fatto che avrebbe dovuto essere oggetto di un'autonoma impugnazione per revisione innanzi alla stessa sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e non di ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)