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Sez. U, Sentenza n. 23738 del 22/12/2004 (Rv. 578372 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Travisamento del fatto - Nozione - Ricorso per cassazione - Esclusione - Rimedio - Impugnazione per revisione davanti alla Sezione disciplinare del CSM.
Stato
decisa il 2004-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578372-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

Avverso i provvedimenti disciplinari a carico di magistrati, l'art. 37 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511 prevede il rimedio straordinario della revisione del procedimento disciplinare nell'ipotesi in cui risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto, per tale intendendosi la svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare o a supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti della causa disciplinare. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si affermi che la decisione impugnata sarebbe incorsa in un travisamento del fatto, in quanto con esso viene denunciato, in sostanza, un errore di fatto che avrebbe dovuto essere oggetto di un'autonoma impugnazione per revisione innanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, e non di ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 37, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)