Sez. 6, Sentenza n. 2261 del 04/12/2009 Cc. (dep. 19/01/2010) Rv. 245850 - 01
AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Ritardata iscrizione del nominativo dell'indagato - Mancata previsione dell'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti oltre i termini legittimi - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 335 e 407, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre la scadenza del termine delle indagini preliminari computato non dal giorno di iscrizione del nominativo dell'indagato nell'apposito registro, bensì dal giorno in cui - emergendo a suo carico indizi di reità -, tale iscrizione avrebbe dovuto avere luogo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2, Costituzione art. 111 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)