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Sez. 5, Sentenza n. 21866 del 13/03/2025 Ud. (dep. 10/06/2025) Rv. 288293-01

AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Tardiva della "notitia criminis" con l'indicazione del nominativo della persona indagata - Disciplina anteriore alla cd. Riforma Cartabia - Inutilizzabilità degli atti compiuti sino al momento dell'iscrizione - Esclusione - Sindacato giurisdizionale della tempestività dell'iscrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288293-01

AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO

La tardiva annotazione della "notitia criminis" nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen., nel testo antecedente alla cd. Riforma Cartabia, con l'indicazione del nome dell'indagato, non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima dell'iscrizione stessa. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione rientra nell'esclusiva valutazione del pubblico ministero ed è sottratto al sindacato del giudice, ferma la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o penali nei confronti del pubblico ministero negligente).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)