Sez. 2, Sentenza n. 6307 del 24/02/1987 Ud. (dep. 16/05/1987) Rv. 176007 - 01
PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE - REATO - NORMA INCRIMINATRICE - PREVISIONI DI PENA PECUNIARIA E PENA DETENTIVA - PATTEGGIAMENTO - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*
PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE - REATO - NORMA INCRIMINATRICE - PREVISIONI DI PENA PECUNIARIA E PENA DETENTIVA - PATTEGGIAMENTO - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*
La compresenza della pena pecuniaria insieme a quella detentiva nella previsione della norma incriminatrice non è di ostacolo all'applicazione, in concreto, dell'istituto del patteggiamento, stante anche la espressa normativa di cui all'art. 60 della legge n. 689 del 1981 che prevede l'esclusione oggettiva di determinati reati dalla procedura di sostituzione: reati che sono, in gran parte, puniti proprio con pene congiunte. (fattispecie in tema di furto semplice). (Conf mass n 174969, contrasto di giurisprudenza al 30 giugno 1987; (contra mass n 174025, contrasto di giurisprudenza al 30 giugno 1987).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 60 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)