Sez. 4, Sentenza n. 5437 del 08/04/1988 Ud. (dep. 05/05/1988) Rv. 178317 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - SANZIONE - SOSTITUTIVA - APPLICABILITÀ - PER REATO PUNITO CON LA SOLA PENA CONGIUNTA E PENA DETENTIVA - ESCLUSIONE.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - SANZIONE - SOSTITUTIVA - APPLICABILITÀ - PER REATO PUNITO CON LA SOLA PENA CONGIUNTA E PENA DETENTIVA - ESCLUSIONE.*
In base alla lettera e alla ratio dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui, ricorrendo determinati presupposti, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del P.m., può essere applicata la sanzione sostitutiva con la conseguente dichiarazione di Estinzione del reato, la particolare procedura del patteggiamento non è applicabile ai reati puniti con la sola pena pecuniaria congiunta a pena detentiva (la stessa Sezione, contestualmente e nello stesso senso ha deciso i ricorsi: iaccarino, sent. N. 695; clemente, sent. N. 703; delpero, sent. N. 705; cerreto, sent. N. 706; de simine, sent. N. 707; sorgente, sent. N. 708; biffoni, sent. N. 710; mazzini, sent. N. 711; vaccaro, sent. N. 712). (V mass n 155510, ed ivi annotazione di diversi orientamenti; (V mass n 156167; (V mass n 166757; (V mass n 171328; (V mass n 171965; (contra mass n 160949; (contra mass n 176007; (contra mass n 174969; (contra mass n 169245, ordinanza di rimessione degli Atti alla Corte costituzionale; (contra mass n 165129, analoga ordinanza delle Sezioni Unite; (contra mass n 165130).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)