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Sez. 1, Sentenza n. 5886 del 07/12/1994 Cc. (dep. 14/02/1995) Rv. 200252 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Giudice competente | Nel tempo intercorrente tra l'emissione del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Competenza in ordine alla applicazione, revoca e modifica delle misure cautelari personali - Appartiene al giudice dell'udienza preliminare - Ragioni.
Stato
decisa il 1994-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200252-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Giudice competente

In tema di misure cautelari personali, l'art. 279 cod. proc. pen. regola la competenza sulla loro applicazione, revoca e modifica, assegnandola al G.I.P. nella fase delle indagini preliminari fino all'esercizio dell'azione penale e successivamente al "giudice che procede"; l'art. 91 disp. att. cod. proc. pen. detta specifiche regole, per la stessa materia, relativamente alle fasi del processo, dagli atti preliminari al dibattimento in poi. Poiché - giusto il disposto dell'art. 465 cod. proc. pen. - la fase degli atti preliminari al dibattimento decorre dal momento del ricevimento, da parte del giudice competente per il giudizio, del decreto che detto giudizio abbia disposto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, ne consegue che, anteriormente a tale momento, il "giudice che procede" non può non essere individuato nel G.U.P.: questi invero conserva la disponibilità degli atti, senza i quali il giudice del dibattimento non sarebbe in grado di assumere ragionata direzione in materia di applicazione, modificazione o di revoca di misure cautelari. (Conf. Sez. I, n. 5224, cc. 9 novembre 1994, Pres. Valiante M, in proc. De Turri, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 465, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 465, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 91 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)