Sez. 1, Sentenza n. 19168 del 01/04/2009 Cc. (dep. 07/05/2009) Rv. 243697 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Impugnazione della sentenza di primo grado - Competenza a provvedere sull'istanza di restituzione di beni oggetto di dissequestro - Criteri - Indicazione - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
In caso di impugnazione, la competenza a provvedere sull'istanza di esecuzione del dissequestro di un bene disposto con la sentenza di primo grado appartiene al giudice che procede, individuato in quello che ha la materiale disponibilità degli atti a norma degli artt. 590 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la competenza della Corte d'appello, alla quale gli atti erano stati trasmessi dal G.i.p. già in epoca antecedente alla data di presentazione dell'istanza di restituzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 590 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)